PIO ISTITUTO DI MATERNITA' ONLUS
 

 

Lo Statuto

Art. 1 – Origini e denominazione

1) Il Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati, sorto nel 1848 per iniziativa di Laura Solera Mantegazza e di Giuseppe Sacchi, ottenne l'autorizzazione al funzionamento con decreto del 23 maggio 1850 a firma dell'Imperial Regio Luogotenente per la Lombardia; venne successivamente eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 26 aprile 1866.

2) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 l'Istituto assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ovvero del suo acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

3) La denominazione completa dell'Istituto diventa, pertanto, "PIO ISTITUTO DI MATERNITÀ E DEI RICOVERI PER BAMBINI LATTANTI E SLATTATI – ONLUS""

4) L'Istituto è apartitico, apolitico e aconfessionale, ha durata illimitata nel tempo ed è privo di scopo di lucro.

5) L'Istituto è disciplinato dagli articoli 14 e segg. del codice civile, dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché dal presente statuto.

Art. 2 – Scopi ad attività

1) Il Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS opera nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale

2) Il Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS ha per scopo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione e l'erogazione di servizi per il miglioramento della qualità della vita delle famiglie e di prestazioni economiche o in natura in favore di minori e/o madri in difficoltà, famiglie bisognose di assistenza.

3) Il Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all'art. 10 – 5° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

4) Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà trasmesso all'Autorità di

controllo.

5) La determinazione degli interventi e l'individuazione dei relativi destinatari è affidata al Consiglio di Amministrazione del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS secondo le modalità ed i termini indicati nel regolamento di amministrazione.

6) L'Istituto esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 – Patrimonio e mezzi finanziari

1) Il patrimonio del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti con l'atto di costituzione con le modificazioni apportate a seguito delle deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione.

2) Il patrimonio potrà essere incrementato con:

a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti [...] a titolo di incremento del patrimonio,

b) lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

3) E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

4) Il Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) rendite patrimoniali;

b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;

e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

5) Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla relativa utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

6) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7) E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante, la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 – 6° comma – del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Art. 4 – Bilancio

1) L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2) Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di predisporre il bilancio d'esercizio ovvero il rendiconto economico al fine di consentirne l'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.

3) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea dei Soci, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio.

Art. 5 – Organi

1) Il Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS ha struttura associativa.

2) Sono organi dell'Istituto:

a) L'Assemblea dei Soci,

b) Il Consiglio di Amministrazione,

c) Il Presidente,

d) Il Direttore

e) Il Revisore dei Conti.

3) Gli incarichi di cui al comma precedente, con eccezione per l'incarico di Direttore e di Revisore dei Conti, possono essere ricoperte esclusivamente dai soci in accordo con quanto stabilito nel regolamento di amministrazione dell'Istituto.

Art. 6 – I soci

1) Possono essere soci del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS coloro che ne condividono gli scopi e che versano annualmente la quota associativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione; l'ammissione dei soci è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2) Contro il diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione è ammesso appello da presentare, nei termini previsti dal regolamento di amministrazione, all'Assemblea dei Soci.

3) Perdono la qualifica di socio coloro che non hanno effettuato il pagamento della quota associativa entro la scadenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

4) I soci hanno pari diritti nell'elettorato attivo e passivo; sono escluse disparità di trattamento tra soci in relazione all'anzianità di appartenenza al sodalizio ovvero in relazione ad eventuali categorie di soci che dovessero essere istituite nel corso della vita del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS.

5) Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Art. 7 – Decadenza dei soci

1. Possono essere dichiarati decaduti i soci che contravvengono alle disposizioni del presente statuto e del regolamento di amministrazione ovvero che abbiano tenuto comportamenti contrari al decoro ed alle tradizioni dell'associazione.

2. La decadenza è deliberata dall'Assemblea dei Soci previo contraddittorio scritto con l'interessato.

3. La pronuncia di decadenza viene nel corso dell'Assemblea dei Soci ordinaria secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione

4. La decisione dell'Assemblea dei Soci è definitiva ed inappellabile.

Art. 8 – L'assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci è costituita dagli associati che hanno effettuato il pagamento della quota associativa nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal regolamento di amministrazione.

2) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; le prime sono convocate almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un decimo (1/10) dei soci ovvero da almeno tre Consiglieri, le seconde sono convocate per l'approvazione delle modifiche allo statuto e per le deliberazioni relative all'estinzione del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS.

3) Le assemblee sono convocate dal Presidente secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione

4) Le assemblee ordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni; le assemblee straordinarie sono convocate con preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 9 – Deliberazione dell'assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati, in seconda convocazione l'assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) Ciascun associato può essere portatore di non più di due deleghe.

3) L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità la proposta si intende respinta.

4) Le modifiche allo statuto sono deliberate con le presenze previste dal comma 1 del presente articolo e con il voto favorevole di due terzi degli intervenuti.

5) Non possono essere trattati argomenti che non siano stati esplicitamente inseriti nell'ordine del giorno dell'assemblea

Art. 10 – Competenze dell'assemblea dei Soci

Compete all'Assemblea dei Soci:

a) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) approvare il bilancio d'esercizio o il rendiconto economico;

c) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Istituto;

d) decidere, in sede di appello, contro il diniego all'ammissione di nuovi soci e pronunciare la decadenza degli associati;

e) nominare il Revisore dei Conti;

f) promuovere e deliberare le modifiche allo statuto;

g) deliberare l'estinzione del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS;

h) deliberare in ordine ad ogni proposta che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre all'Assemblea dei Soci;

i) deliberare in ordine alle azioni di responsabilità degli amministrati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Codice Civile;

l)deliberare in via definitiva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS.

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea dei Soci a scrutinio segreto.

2) I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione tra due mandati successivi.

3) Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

4) Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS.

5) Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) redigere annualmente il bilancio d'esercizio o il rendiconto economico secondo quanto previsto dal D. Lgs. 4.12.1997 n. 460;

b) predisporre, se ritenuto opportuno, il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

c) approvare il regolamento di amministrazione;

d) predisporre le linee di sviluppo delle attività dell'Istituto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

e) predisporre la relazione annuale sulle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

f) determinare la quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione defintiva dell'Assemblea dei Soci;

g) approvare i verbali delle proprie sedute;

h) promuovere e proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS;

i) individuare gli Istituti di credito di cui si servirà il Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS;

j) determinare la dotazione organica del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS;

k) nominare il Direttore dell'Istituto e determinarne il compenso;

l) assumere e licenziare il personale;

m) deliberare le convenzioni con enti pubblici e privati;

n) deliberare sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;

o) deliberare sull'utilizzo del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

p) autorizzare il Presidente a stare in giudizio ed a resistere contro terzi;

q) conferire deleghe, nelle forme previste dalla legge, ad uno degli amministratori;

r) conferire incarichi;

s) indicare tra i propri membri uno o più consiglieri ai poteri di firma congiunta al Presidente sugli atti patrimoniali dell' Istituto.

6) I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

7) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono immediatamente:

a) il personale dipendente dell'Associazione;

b) gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito di cui si serve l'Associazione;

c) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

8) Nella seduta di insediamento, come primo adempimento, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti secondo quanto disposto dal comma precedente.

Art. 12 – Durata e rinnovo del consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

2. Prima del novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dispone la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio.

ELIMINATO IL PUNTO 3 PRECEDENTE

3. Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento del nuovo organo deliberante.

Nel periodo che intercorre tra la scadenza del Consiglio di Amministrazione cessato e l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione possono essere assunte esclusivamente deliberazioni relative alla gestione ordinaria dell'Istituto.

Art. 13 – Decadenza e cessazione dei consiglieri

1) I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza.

2) La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità ed i termini di pronuncia della decadenza.

3) In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione cooptando il primo candidato alla carica di Consigliere risultato non eletto o, in assenza di candidati non eletti, mediante una apposita convocazione dell'Assemblea dei Soci.

4) I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

5) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 14 – Adunanze del consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volte l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS.

che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

2) Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute urgenti.

3) Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4) In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5) Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nel registro dei verbali del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS.

Art. 15 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2) Le votazioni si svolgono a voto palese e per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

3) In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

4) Il Direttore dell'Istituto provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

5) Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

[...]

Art.16 – Presidente

1) Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto, tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

2) Viene eletto Presidente chi consegue almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

3) Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

4) La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

5) Il Presidente dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 13 comma 5.

Art. – 17 Compiti del presidente

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS di fronte a terzi ed in giudizio.

2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3) Compete inoltre al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

c) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea dei Soci;

d) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS;

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS;

g) apporre la propria firma sugli atti patrimoniali dell'Istituto congiuntamente ad uno o più consiglieri indicati dal Consiglio d'Amministrazione.

4) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente; il regolamento di amministrazione definisce le condizioni di assenza e di temporaneo impedimento del Presidente.

Art. 18 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di adeguata esperienza nella gestione di enti assistenziali.

2. Al Direttore compete la gestione del personale e dell'Istituto in attuazione della direttive impartite dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore verbalizza le sedute dell'assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto; in caso di assenza o di indisponibilità è sostituito da uno degli associati ovvero da uno degli amministratori presenti.

4. Il Direttore formula proposte operative e progetti in ordine al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Istituto; annualmente predispone e trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione relativa alla situazione amministrativa e gestionale dell'ente.

Art.19 – Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, tra i revisori iscritti nell'albo istituito ai sensi della normativa vigente, nella stessa seduta nella quale viene rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto; dura in carica tre anni e può essere riconfermato nell'incarico senza interruzione tra un mandato ed il successivo.

2. Il Revisore dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità; annualmente redige una relazione da allegare al bilancio d'esercizio o al rendiconto economico.

3. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore dei Conti ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS.

4. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso del Revisore dei Conti, se dovuto in relazione alle funzioni ed alle attività professionali del Revisore.

Art. 20 – Scioglimento del Pio Istituto di Maternità - Onlus

1. Lo scioglimento e quindi la liquidazione del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS sono deliberati dal dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile, al verificarsi delle condizioni previste nell'atto costitutivo o nell'art. 27 del codice civile.

2. In caso di estinzione, in attuazione di quanto previsto al comma precedente, il patrimonio residuo del Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri per Bambini Lattanti e Slattati - ONLUS deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai agli amministratori ovvero agli associati.